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STATUTO del MOVIMENTO MARIANO REGINA DELL’AMORE
1. NATURA E FINE
1. APPARTENENZA
1. GOVERNO
1. VIGILANZA DEL VESCOVO
1. DISSOCIAZIONE
1. MEZZI DI SOSTENTAMENTO
1. ESTINZIONE
1.- NATURA E FINE
ART. 1
1. Il MOVIMENTO MARIANO REGINA DELL’AMORE è un’associazione
privata di fedeli, i quali, memori della vocazione di tutti i cristiani alla santità (LG 39) e all’apostolato (AA 3), e della missione senza soste della Beata Vergine Maria nell’economia della grazia (LG 62), si mettono al servizio di Dio e della Chiesa, sotto il patrocinio di Maria Santissima, Regina, alla quale intendono consacrarsi totalmente come suoi strumenti, per la conversione e la santificazione propria e dei fratelli.
Il Movimento Mariano individua il campo d’azione privilegiato nella famiglia, negli ambienti di lavoro, nella comunità parrocchiale. In tali ambiti i membri del Movimento si impegnano a dare esempio di amore e di fede in Dio Padre, secondo la volontà di Gesù, per la forza dello Spirito Santo, seguendo l’insegnamento di Maria (Gv 2,5).
Il Movimento Mariano si propone di raggiungere le sue finalità attraverso la formazione religiosa dei suoi membri e una sempre maggiore partecipazione alla missione evangelizzatrice della Chiesa e con una presenza incisiva nella testimonianza e nel servizio della carità. A tal fine cura la nascita di gruppi di preghiera, di esperienze di vita comunitaria laicale e di gruppi di volontari per il servizio nelle opere del Movimento.
Il Movimento intende perseguire queste finalità:
* operare per la conversione e la santificazione dell’umanità diffondendo la pratica della consacrazione a Maria Santissima; * promuovere l’impegno della carità verso i fratelli più bisognosi, in particolare coloro che sono soli e abbandonati; * difendere la dignità dell’uomo, immagine di Dio, lottando contro tutto ciò che la distrugge e impegnandosi a difesa della vita umana.
II. APPARTENENZA
ART. 2
1. Sono membri del Movimento Mariano i singoli fedeli laici che:
a) – seguono il cammino di preparazione ed emettono l’atto di consacrazione a Maria; b) – presentano domanda scritta di adesione e dichiarano di accettare lo Statuto del Movimento impegnandosi ad attuarne le finalità; c) – si impegnano ad operare attivamente nel Movimento per la suo organizzazione e per la realizzazione delle iniziative decise dagli organi direttivi.
2. La domanda di adesione viene esaminata dal Consiglio direttivo, che è competente per la sua accoglienza.
3. I membri del Movimento si distinguono in:
a) soci fondatori; b) membri dei gruppi di preghiera: si impegnano a coltivare la propria formazione spirituale e la preghiera comunitaria all’interno dei gruppi; c) membri delle esperienze di vita comunitaria laicale: vivono in forma comunitaria e si mettono gratuitamente a servizio del Movimento e delle sue opere; d) membri dei gruppi di volontari: prestano servizio gratuito all’interno delle varie realtà operative del Movimento.
4. Alle stesse condizioni di cui al n. 2 possono essere membri del Movimento:
– i Sacerdoti; – i Religiosi e le Religiose con il consenso dei loro Superiori.
5. I membri del Movimento Mariano nei loro rapporti coltiveranno uno stile di fraternità senza discriminazioni o privilegi, riconoscendosi reciprocamente fratelli e figli del Padre Celeste.
III. GOVERNO
ART. 3
Sono organi del Movimento Mariano Regina dell’Amore:
* l’Assemblea; * il Consiglio direttivo; * il Presidente.
ART. 4
Assemblea.
1. L’Assemblea del Movimento è composta da:
a) i soci fondatori, b) i rappresentanti dei gruppi di preghiera, c) i rappresentanti delle esperienze di vita comunitaria laicale; d) i rappresentanti dei gruppi di volontari.
2. I gruppi di preghiera, le esperienze di vita comunitaria laicale e i gruppi di volontari sono rappresentati nell’Assemblea da due rappresentanti per ogni unità locale (parrocchia o sede di servizio).
3. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all’anno. Potrà essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che ciò è richiesto dal Consiglio direttivo o da un terzo dei membri che hanno diritto di parteciparvi.
4. Spetta all’Assemblea operare le scelte di orientamento generale relative all’attività del Movimento: formulare il programma annuale; esprimere criteri e indirizzi per la gestione economica del Movimento e delle sue opere; verificare l’attuazione delle finalità statutarie. E’ pure facoltà dell’Assemblea modificare o integrare le norme dello Statuto del Movimento. In tal caso, per la loro validità, le nuove norme dovranno essere sottoposte all’approvazione dell’Ordinario.
5. L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio direttivo.
ART. 5
Consiglio direttivo.
1. Il Consiglio direttivo è composto da sette Consiglieri: quattro di essi vengono scelti tra i soci fondatori e tre in rappresentanza rispettivamente dei gruppi di preghiera, delle esperienze di vita comunitaria laicale e dei gruppi di volontari. 2. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente; si riunisce ordinariamente una volta al mese su convocazione del Presidente o di almeno tre Consiglieri. 3. I membri del Consiglio durano in carico un triennio e non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi. 4. Al Consiglio direttivo sono devoluti i necessari poteri per l’attuazione e l’osservanza delle finalità del Movimento. 5. Per quanto riguarda le finalità spirituali il Consiglio si avvale dell’indirizzo e della collaborazione dell’Assistente Spirituale di cui all’art. 7.
ART. 6
Il Presidente.
Il Presidente del Movimento:
1. convoca e presiede il Consiglio direttivo; 2. coordina le attività del Movimento; 3. rappresenta il Movimento presso l’Ordinario e ogni altri istanza.
ART. 7
L’Assistente Spirituale.
1. L’Assistente spirituale verrà nominato dal Vescovo, d’intesa con il Consiglio direttivo, tra i sacerdoti che prestano servizio in Diocesi. 2. L’Assistente spirituale promuove all’interno del Movimento la comunione ecclesiale, specie con la Chiesa particolare e con il Vescovo suo pastore. 3. E’ compito dell’Assistente spirituale curare che la formazione spirituale e le iniziative di preghiera del Movimento siano conformi all’insegnamento della Chiesa e alle norme liturgiche.
IV. VIGILANZA DEL VESCOVO
ART. 8
Il Movimento Mariano si impegna a vivere la comunione ecclesiale accettando la vigilanza del Vescovo diocesano a norma del can. 323 del Codice di Diritto Canonico. In particolare curerà di comunicare periodicamente alla competente autorità ecclesiastica il programma delle attività pubbliche organizzate dal Movimento.
V. – DISSOCIAZIONE
ART. 9
1. I membri possono abbandonare liberamente l‘Associazione. 2. In caso di comprovata irregolarità, i membri possono essere dissociati con decisione del Consiglio direttivo da comunicare in forma scritta agli interessati.
VI.– MEZZI DI SOSTENTAMENTO
ART. 10
1. Le attività ordinarie del Movimento sono sostenute attraverso il concorso di offerte libere dei membri e da contributi di vario genere. 2. All’interno del Movimento Mariano, per la gestione finanziaria delle opere e la tutela giuridico-economica in ambito civile dei suoi membri, opera l’Associazione denominata ASSOCIAZIONE OPERA DELL’AMORE con sede in Schio, costituita civilmente in data 2 febbraio 1987 per atti del notaio dr. Giulia Clarizio – Repertorio n. 10064 – Raccolta n. 2751 e riconosciuta dalla Giunta Regionale Veneta con Decreto del 16 febbraio 1995 n. 325. 3. Tale Associazione, apartitica e senza fini di lucro, come previsto dal proprio Statuto, è retta da un Consiglio di amministrazione. Essa è a servizio del Movimento Mariano per l’attuazione delle sue finalità statutarie.
VII.- ESTINZIONE
ART. 11
In caso di scioglimento del Movimento Mariano Regina dell’Amore, i beni di sua proprietà saranno destinati in beneficenza secondo quanto stabilito dall’Assemblea.
ART. 12
Per eventuali dubbi interpretativi nell’applicazione del presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice di Diritto Canonico e alla Nota pastorale della Commissione CEI per il laicato su “Le aggregazioni laicali nella Chiesa”.
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